Consiglio di Stato, Sentenza n. 6280 del 17 luglio 2025
Una Società vincitrice di una gara pubblica per servizi di vigilanza ha contestato l’Ordinanza con cui il Giudice di primo grado, su richiesta di un’altra concorrente, aveva ordinato la completa esibizione della documentazione tecnica presentata in gara.
Secondo la Società aggiudicataria, la richiesta di accesso era inammissibile perché non era stato impugnato in modo esplicito il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva parzialmente negato l’accesso, e inoltre il Giudice avrebbe sottovalutato la rilevanza delle informazioni riservate presenti nell’offerta, che a suo dire contenevano segreti tecnici e commerciali fondamentali.
Il Giudice d’appello ha però respinto queste argomentazioni, chiarendo che la richiesta di accesso era ammissibile: anche se il provvedimento amministrativo non era citato formalmente nel titolo del ricorso, il suo contenuto era stato comunque oggetto di contestazione nei motivi, e ciò è sufficiente ai sensi dell’art. 116, comma 2, del Dlgs. n. 104/2010.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato che l’individuazione degli atti impugnati va fatta sulla base della sostanza del ricorso e non delle sole formule formali (tra le altre, Consiglio di Stato, Sentenza n. 6280/2025). In merito alla riservatezza, il Giudice ha precisato che essa non può essere invocata genericamente. Il diritto alla difesa del concorrente può giustificare l’accesso anche a documenti che l’aggiudicatario considera riservati, a condizione che vi sia un bilanciamento tra riservatezza e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, come richiesto dall’art. 53, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, da interpretarsi alla luce della normativa europea, in particolare l’art. 39 della Direttiva 2014/25/UE, nonché degli artt. 70 e 75 della stessa Direttiva.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha infatti stabilito che tale bilanciamento è obbligatorio e che non può essere escluso in via automatica (CGUE, Ordinanza 10 giugno 2025, causa C-686/24). Per opporsi all’accesso, un operatore economico deve specificare con chiarezza quali informazioni intende tutelare, spiegare il valore economico di tali informazioni, e indicare le misure adottate per mantenerle segrete, come richiesto dall’art. 98 del Dlgs. n. 30/2005.
In questo caso, la Società aggiudicataria si è limitata ad affermazioni generiche sull’organizzazione interna, sulle dotazioni tecniche e sulle modalità di gestione dei servizi, senza però dimostrare l’effettiva esistenza di un segreto tecnico o commerciale. Al contrario, la concorrente richiedente ha motivato puntualmente le sue esigenze difensive, spiegando che non poteva impugnare efficacemente l’aggiudicazione senza conoscere l’intera offerta, ad esempio per valutare la coerenza dell’organizzazione dei turni in un servizio da svolgere h24, 7 giorni su 7.
I Giudici hanno quindi ribadito che il principio di trasparenza nelle gare pubbliche, fondato sugli artt. 1 e 3 del Dlgs. n. 50/2016 e sul Principio generale di buon andamento dell’amministrazione, prevale sulla generica invocazione del know how, salvo che quest’ultimo sia provato secondo i criteri stabiliti dalla legge.
In conclusione, l’appello è stato respinto e la documentazione tecnica dovrà essere integralmente esibita, salvo che l’aggiudicataria non fornisca prove concrete, dettagliate e documentate dell’esistenza di informazioni riservate effettivamente tutelabili ai sensi dell’art. 98 del Dlgs. n. 30/2005, ferma restando la possibilità di tutela contro un eventuale uso improprio da parte di altri partecipanti alla procedura, anche tramite l’art. 2598 del Cc. in materia di concorrenza sleale.






