L’Organo di revisione e rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

di Gianfranco Ponis

Ai sensi del comma 7-bis dell’art. 243-quater, del Tuel: “Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (…).”. Molti Comuni hanno adottato – con deliberazione consiliare – un Piano

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