Con il Comunicato del Presidente n. 8 e la Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, Anac interviene sul tema della verifica dei requisiti degli Operatori economici, chiarendo che tale attività deve essere svolta direttamente dalle Stazioni appaltanti e non può essere affidata a Soggetti privati terzi.
Il fenomeno rilevato da Anac
Nel corso dell’attività di vigilanza, anche ispettiva, l’Autorità ha riscontrato una prassi diffusa presso alcune Amministrazioni:
- affidamento ad Operatori economici privati di un Servizio di acquisizione documentale;
- delega a tali Soggetti dei rapporti con Enti pubblici per ottenere:
- Casellari giudiziali;
- Certificazioni antimafia;
- altra documentazione utile alla verifica dei requisiti.
La documentazione così acquisita veniva poi trasmessa alla Stazione appaltante per la successiva valutazione.
Il Principio Anac: attività non delegabile
Con la Delibera n. 116/2026, Anac chiarisce in modo netto che:
- la verifica dei requisiti (sia acquisizione documentale sia valutazione)
- costituisce attività propria della Stazione appaltante,
- in quanto parte integrante dell’attività provvedimentale connessa alla gestione delle procedure di affidamento.
Di conseguenza, non è consentita alcuna delega ad Operatori economici privati, neppure limitatamente alla fase di acquisizione dei documenti.
Il riferimento al “Codice dei Contratti pubblici”
La posizione dell’Autorità si fonda sul quadro delineato dal Dlgs. n. 36/2023, che attribuisce alla Stazione appaltante la piena responsabilità:
- delle verifiche sui requisiti generali e speciali;
- del controllo in fase di aggiudicazione e di esecuzione.
Tali attività rappresentano un elemento essenziale della funzione pubblica e non possono essere esternalizzate.
Il ruolo del “Fvoe 2.0”
Anac richiama inoltre l’utilizzo del “Fascicolo virtuale dell’Operatore economico” (“Fvoe 2.0”), strumento destinato a garantire:
- interoperabilità tra Banche-dati;
- acquisizione diretta e certificata delle informazioni;
- maggiore efficienza e trasparenza nei controlli.
Il sistema, ormai prossimo alla piena operatività, rafforza ulteriormente l’esigenza di gestione interna delle verifiche.
Criticità della delega a soggetti privati
L’Autorità evidenzia anche ulteriori profili problematici della prassi rilevata:
- mancata certezza sull’identità del richiedente da parte degli Enti che rilasciano la documentazione;
- possibile trattamento dei dati personali da parte di soggetti non titolati;
- scarsa trasparenza nei confronti degli operatori economici sottoposti a verifica.
Tali elementi configurano un sistema non conforme alla normativa e potenzialmente lesivo delle garanzie procedimentali.




