Lavoratori fragili: tutela emergenziale “dimezzata”

I lavoratori fragili potranno lavorare in modalità “agile” fino al 28 febbraio 2022 ma non potranno più godere dell’assenza riconducibile a sorveglianza precauzionale della quale hanno potuto godere dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

E’ quanto previsto dall’art. 17 del Dl. n. 221/2021 (si veda Entilocalinews n. 1/2022) con il quale il Legislatore ha disposto la sola proroga della previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 26 del Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”).

L’art. 26 citato ha disciplinato il regime lavorativo nel periodo emergenziale per i soggetti fragili, individuati nei lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, o di certificazione rilasciata dai competenti Organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Per tali lavoratori, in caso di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, l’assenza dal servizio prescritta dall’organo medico competente, ai sensi del comma 2 dell’art. 26 citato, veniva essere equiparata al ricovero ospedaliero e non computata ai fini del periodo di comporto. Questa previsione, tuttavia, non trova più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, poiché l’art. 17 del Dl. n. 221/2021, ha previsto, esclusivamente, la proroga del contenuto dell’art. 26, comma 2-bis, che prevede previsto la corsia preferenziale del lavoro da remoto per garantire la protezione dei lavoratori fragili dal rischio derivante dall’esposizione al virus. I lavoratori fragili pertanto, fino al 28 febbraio 2022, potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità “agile”, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima Categoria o Area di inquadramento, come definite dai Contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Ove ciò non sia possibile, non trova più applicazione la tutela della sorveglianza precauzionale e, quindi, dovrà farsi ricorso alla tutela ordinaria del comporto dove sia ordinata assenza dal servizio dagli Organi medici competenti.

Inoltre, la disposizione ha previsto una nuova “definizione” del concetto di “fragilità”, che sarà oggetto di chiarimento ad opera di un Decreto del Ministero della Salute da emanare entro il 25 gennaio 2022, nel quale verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità “agile”.