Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 8 del 30 gennaio 2026
Nella casistica in oggetto, la Sezione chiarisce che, in caso di “Dissesto finanziario” di un Ente Locale, la competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione comprende, non solo i debiti già contabilizzati al momento della dichiarazione di “Dissesto”, ma anche quelli accertati successivamente con provvedimenti giurisdizionali, purché siano causalmente riconducibili ad atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e siano accertati entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria. In tale ambito rientrano anche
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