Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35 del 1° gennaio 2026
Nella fattispecie in esame viene affermato che il ricorso per Cassazione è inammissibile qualora sia proposto da un difensore privo di valida Procura speciale, poiché, ai sensi degli artt. 365 e 83, comma 3, del Cpc., tale procura costituisce requisito indefettibile di ammissibilità del giudizio di legittimità e deve risultare specificamente riferibile al ricorso mediante la sua incorporazione materiale o informatica allo stesso, nonché essere stata conferita dalla parte in data successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato e non oltre la notificazione del ricorso.
È priva di efficacia, pertanto, la
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