Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 11 del 3 febbraio 2026
La Deliberazione in commento precisa che la costituzione del “Fondo per la contrattazione decentrata integrativa” è un adempimento sostanziale e non formale: l’ente deve determinare e stanziare le risorse nei limiti di legge e del Ccnl., tempestivamente all’inizio di ogni esercizio, perché solo così la spesa può essere correttamente programmata e governata. La Sezione ricorda anche la sequenza corretta, prima si costituisce il fondo, poi si svolge la contrattazione e si sottoscrive il contratto decentrato; solo con la sottoscrizione dell’accordo nasce il titolo giuridico per pagare il
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