Corte dei conti Appello, Sentenza n. 211 del 23 dicembre 2026
Quando un’Amministrazione pubblica dispone già di un Ufficio Legale interno, il conferimento di incarichi di patrocinio a Professionisti esterni non è vietato, ma è ammesso solo a condizioni rigorose e deve essere sorretto da una motivazione rafforzata. La disciplina di riferimento, ricavabile dall’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001 e dai Principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza, impone infatti che il ricorso a professionalità esterne costituisca una scelta eccezionale e non ordinaria. In questi casi l’amministrazione deve dimostrare, già nella fase istruttoria e poi nel provvedimento
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