Incarichi a legali esterni: obbligo di motivazione rafforzata in presenza dell’Ufficio Legale interno

Corte dei conti Appello, Sentenza n. 211 del 23 dicembre 2026

Quando un’Amministrazione pubblica dispone già di un Ufficio Legale interno, il conferimento di incarichi di patrocinio a Professionisti esterni non è vietato, ma è ammesso solo a condizioni rigorose e deve essere sorretto da una motivazione rafforzata. La disciplina di riferimento, ricavabile dall’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001 e dai Principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza, impone infatti che il ricorso a professionalità esterne costituisca una scelta eccezionale e non ordinaria. In questi casi l’amministrazione deve dimostrare, già nella fase istruttoria e poi nel provvedimento

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