Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 103 del 18 marzo 2026
Nel caso in questione, la Sezione chiarisce come deve essere trattata l’Irap sugli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal “Codice dei Contratti pubblici”. Il punto centrale è questo: l’Irap non può ridurre il compenso spettante ai dipendenti che hanno diritto all’incentivo, perché si tratta di un’Imposta che grava sull’Ente e non sul lavoratore.
La Sezione spiega che le risorse destinate agli incentivi tecnici, entro il limite del 2% dell’importo posto a base di gara, devono essere considerate al netto dell’Irap. Questo significa che l’Imposta non può essere presa né dalla quota dell’80% destinata al personale, né dalla quota del 20% riservata alle altre finalità previste dalla legge. Se si facesse così infatti, il peso dell’Imposta verrebbe trasferito indirettamente sui dipendenti, cosa che non è consentita.
Secondo la Sezione, il costo dell’Irap deve invece essere sostenuto direttamente dall’Amministrazione e trovato all’interno del quadro economico dell’opera, come voce autonoma tra le Imposte. In questo modo si tutela, sia il diritto del personale a ricevere integralmente l’incentivo spettante, sia l’equilibrio del bilancio dell’Ente, perché la spesa viene correttamente coperta e registrata. La decisione precisa anche il meccanismo contabile da seguire. L’Irap deve essere imputata con una modalità tecnica che evita duplicazioni apparenti di spesa e consente una corretta rappresentazione in bilancio. In sostanza, il costo resta a carico del Comune, ma viene contabilizzato in modo da non alterare artificialmente i saldi.
Diversa, invece, è la conclusione per gli incentivi collegati al maggior gettito accertato e riscosso relativo a Imu e Tari. In questo caso, la Sezione esclude che si possa applicare lo stesso Principio. La ragione è che la legge prevede espressamente che la quota destinata al trattamento accessorio sia già calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’Amministrazione. Quindi, per questi incentivi, anche l’Irap deve trovare copertura dentro lo stanziamento fissato dalla legge, senza ulteriori costi aggiuntivi per il bilancio dell’Ente.
In conclusione, la Sezione afferma 2 regole diverse: per gli incentivi tecnici del “Codice dei Contratti”, l’Irap è fuori dal 2% e resta a carico del Comune, mentre per gli incentivi legati al recupero di Imu e Tari, l’Irap è compresa nello stanziamento previsto dalla legge e non può essere finanziata separatamente.


