Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026
La vicenda riguarda la revoca delle agevolazioni “prima casa” (Dpr. n. 131/1986, Tariffa parte I, nota II-bis e art. 1, comma 4). L’amministrazione ha emesso un avviso di liquidazione perché, al momento del nuovo acquisto, la contribuente era già proprietaria di un’altra abitazione nello stesso Comune.
La difesa sosteneva che quell’altro immobile non dovesse contare perché dato in locazione e quindi non disponibile.
La Suprema Corte respinge il ricorso e chiarisce il punto centrale, la casa già posseduta non diventa “inidonea” solo perché è locata a terzi, perché l’indisponibilità
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