Progressione verticale “in deroga”: colloquio ammesso, ma i pesi dei criteri devono rispettare il Ccnl.

Tar Toscana, Sentenza n. 355 del 16 febbraio 2026

Una dipendente comunale dell’Area Istruttori ha partecipato alla procedura di progressione verticale “in deroga” per il passaggio all’Area Funzionari/Elevata Qualificazione, prevista dall’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001 e disciplinata dall’art. 13 del Ccnl. “Funzioni locali 2019-2021”, impugnando gli atti relativi ai profili B1 e B4 e il Regolamento comunale. La ricorrente sosteneva che la selezione fosse diventata un concorso interno perché prevedeva un colloquio con punteggio rilevante. Il Giudice, però, ha chiarito che nelle procedure “in deroga” è legittimo accertare le competenze professionali

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