Incarichi esterni: il parere dei revisori è obbligatorio quando l’atto ha natura consulenziale

Corte dei conti Emilia-Romagna, Delibera n. 46 del 24 aprile 2026

Nel caso esaminato, il punto centrale riguarda la corretta qualificazione giuridica dell’incarico affidato all’esterno. L’amministrazione lo aveva ricondotto alla categoria degli appalti di servizi tecnici, applicando quindi la disciplina del Codice dei contratti pubblici. La Sezione, tuttavia, ritiene che la prestazione avesse natura sostanziale di incarico professionale esterno, poiché caratterizzata dal prevalente apporto personale e intellettuale del professionista.

L’attività richiesta, infatti, non si esauriva nella mera esecuzione di un servizio, ma consisteva nello svolgimento di valutazioni tecniche specialistiche, nell’elaborazione di analisi e nella redazione di una relazione finale destinata

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