Corte di Cassazione, Sentenza n. 4684 del 2 marzo 2026
Nel contesto di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente pubblico e sospeso in attesa dell’esito del processo penale conclusosi con assoluzione, l’Amministrazione ha irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso ritenendo che la condotta contestata, pur non penalmente rilevante, integrasse una grave violazione dei doveri di servizio. La controversia ha riguardato la presunta violazione del Principio di specificità e immutabilità della contestazione disciplinare, sostenendosi che il fatto posto a base della sanzione fosse diverso da quello originariamente contestato. Tuttavia, è stato chiarito che, ai sensi dell’art. 7
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