Il Dait ha pubblicato, in data 28 maggio 2026, il Parere n. 9229 del 17 marzo 2026, con il quale si è esaminata la richiesta di un ex Consigliere comunale che ha presentato un’Istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del Dlgs. 33/2013, chiedendo un ampio insieme di documenti: Delibere di Giunta, Determine dirigenziali e atti relativi ai compensi di Sindaco e Assessori, a partire dal 2022.
Il Dait ha chiarito che tale Istanza è pienamente ammissibile, poiché rientra nell’accesso civico “semplice” e in quello “generalizzato”. Molti dei documenti richiesti infatti sono soggetti a obbligo di pubblicazione, come previsto dall’art. 14 del Dlgs. 33/2013 per i compensi degli Amministratori e dall’art. 124 del Tuel per le Deliberazioni. In questi casi, l’Amministrazione deve provvedere alla pubblicazione degli atti eventualmente mancanti.
Il Parere ha ricordato che l’accesso civico generalizzato richiede comunque una richiesta sufficientemente specifica, come stabilito dalla Delibera Anac n. 1309/2016. Le Istanze troppo generiche devono essere precisate ma non possono essere respinte solo perché riguardano un numero elevato di documenti: il diniego è possibile solo se la richiesta risulta manifestamente irragionevole e tale da compromettere il buon andamento amministrativo, circostanza che deve essere adeguatamente motivata.
Il Parere ha richiamato anche le norme sulla tutela dei controinteressati, art. 5‑bis del Dlgs. 33/2013, ricordando che, quando l’accesso può incidere su dati personali o interessi economici, l’Amministrazione deve informare i soggetti coinvolti e oscurare le parti che possano arrecare un pregiudizio concreto.
La giurisprudenza più recente – in particolare il Consiglio di Stato, Sentenza n. 621/2023 – ha ribadito che nell’accesso civico generalizzato il diritto alla conoscenza è tutelato in sé, anche quando il richiedente ha un interesse personale.
L’istanza non può quindi essere respinta per il solo fatto che provenga da un ex Amministratore o che sia sorretta anche da un interesse individuale.


