Comando di personale: soggetto ad Iva il rimborso delle spese, essendo tale istituto equiparato a quelli del distacco o prestito di personale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito sul trattamento Iva delle somme erogate ad una Società a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 142 del 13 luglio 2026, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva delle somme erogate ad una Società a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, relativamente al trattamento del prestito o del distacco di personale agli effetti dell’Iva, la Circolare n. 5/E del 2025, esplicativa delle modifiche apportate dall’art. 16-ter del Dl. n. 131/2024, che ha abrogato l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, al fine di dare attuazione alla Sentenza della Corte di Giustizia UE (di seguito CGUE) 11 marzo 2020, Causa C94/19, ha chiarito che, per ‘‘effetto di tale abrogazione, di fatto, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina Iva’’.

Come chiarito con il citato Documento di prassi, il ‘‘distacco o prestito di personale effettuato ‘verso corrispettivo’ costituisce, in via generale, una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Iva. In base alle indicazioni fornite dai giudici unionali nella Sentenza San Domenico Vetraria (n.d.r. la Sentenza della CGUE 11 marzo 2020, Causa C94/19), sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le 2 prestazioni si condizionano reciprocamente; vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa. A tal fine, la somma di denaro pagata deve essere qualificata come corrispettivo dell’operazione di cui trattasi:

  • laddove il pagamento della stessa sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco, e viceversa (sussistendo il c.d. ‘sinallagma’);
  • a prescindere dal suo ammontare, non rilevando più la circostanza che il relativo importo sia inferiore, pari o superiore all’ammontare dei costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, e, quindi, anche nel caso in cui l’operazione sia effettuata in mancanza di lucratività (…). In merito al corrispettivo, si precisa che (…) l’intero ammontare dello stesso costituisce la base imponibile di cui all’art. 13 del Decreto Iva, inclusa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato’’.

Alla luce del quadro giurisprudenziale e di prassi amministrativa richiamato, nel caso in esame l’Agenzia ha ravvisato la sussistenza dei presupposti impositivi soggettivo e oggettivo, nella misura in cui il personale posto in comando risulta essere alle dipendenze della Società (comandante, datore di lavoro), in ogni caso soggetto passivo d’imposta, la quale è tenuta a erogare la relativa retribuzione e gli oneri accessori che verranno rimborsati integralmente dal soggetto comandatario-utilizzatore. Tali somme, in base a quanto chiarito dalla citata Circolare n. 5/E del 2025, rappresentano dei veri e propri corrispettivi, in quanto appaiono legate da un nesso diretto con il comando di personale posto in essere, in linea con quanto statuito dalla citata Sentenza della CGUE.

Al riguardo, “a nulla rileva la circostanza, segnalata dall’Istante [comandatario-utilizzatore], che il personale posto in comando sia destinato a prestare servizio presso un Ente … nell’esclusivo interesse di quest’ultimo e non della Società di appartenenza che è tenuta a erogare la relativa retribuzione e a ricevere il rimborso da parte dell’Istante. Infatti, tale condizione è una peculiarità del comando di personale che non è di ostacolo alla sostanziale riconducibilità, dal punto di vista fiscale, di tale istituto ai principi espressi dalla giurisprudenza unionale e dalla prassi amministrativa con riguardo al distacco e al prestito di personale”.

Nel caso esaminato, la prestazione onerosa si configura nella misura in cui la Società comandante consente l’utilizzo, da parte del soggetto comandatario-utilizzatore, del proprio personale posto in comando percependo un corrispettivo pari al costo sostenuto per le retribuzioni corrisposte al dipendente.

In conclusione, nel caso di specie, le somme dovute dal soggetto comandatario-utilizzatore, a titolo di rimborso delle retribuzioni principali e accessorie sostenute dalla Società comandante, costituiscono il corrispettivo da assoggettare a Iva, a fronte della messa a disposizione del personale comandato.

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