Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6219 del 17 marzo 2026
La Suprema Corte ha esaminato il caso di un dipendente pubblico licenziato in via disciplinare perché, mentre lavorava per un Ente pubblico come funzionario amministrativo, si era iscritto all’Albo degli avvocati senza comunicarlo al datore di lavoro e senza segnalare all’Ordine professionale la propria condizione di lavoratore subordinato pubblico. La Corte d’Appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, sostenendo che la semplice iscrizione all’Albo non bastasse a integrare l’incompatibilità e che fosse invece necessario dimostrare anche lo svolgimento concreto della professione forense. I Giudici di legittimità hanno corretto questa impostazione, affermando
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