L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 150 del 22 luglio 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile ad un Intervento di ricostruzione della sede di un’Associazione di promozione sociale costituita in base al Dlgs. n. 117/2017.
La AsS in questione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, tra cui, in particolare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali, tutela e valorizzazione del paesaggio, attività culturali e di interesse sociale. Lo statuto dell’Aps prevede poi che la stessa assuma ed eserciti la gestione faunistica e venatoria per la Provincia, sulla base di convenzioni stipulate con la Provincia stessa e svolga attività amministrative, tecniche e gestionali anche a favore della generalità dei cacciatori, compresi i non associati, operando in coordinamento strutturato con enti pubblici territoriali.
La Aps ha posto in essere un Intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede istituzionale e provinciale, la quale ospiterà gli Uffici provinciali dell’Associazione, costituendo il Centro operativo per la gestione faunistica, il coordinamento delle riserve comunali e le attività amministrative delegate e sarà destinata esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali di interesse generale, senza alcuna destinazione abitativa, commerciale o lucrativa.
È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in virtù di quanto sopra, detta sede possa essere considerata “delegazione comunale” e quindi opera di urbanizzazione, come tale soggetta a Iva 10% ai sensi dei nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
Le “delegazioni comunali” sono opere di urbanizzazione dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale. In sostanza, la “delegazione comunale” deve essere considerata struttura amministrativa decentrata, o sede decentrata degli Uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’Ente Locale a servizio dei residenti del territorio (vedasi Risoluzione n. 394/E del 2007 e Risposta n. 402/2022).
Nella fattispecie in esame, esaminando gli atti forniti dall’Aps emerge che la stessa svolgerà nella nuova sede una pluralità di attività, anche diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale.
Dunque, per quanto rappresentato dall’Aps, l’Agenzia ha ritenuto che l’intervento relativo al costruendo immobile non possa rientrare tra le prestazioni di servizi concernenti la realizzazione di una “delegazione comunale” come sopra definita e, pertanto, non possa beneficiare dell’Iva agevolata di cui al combinato disposto dei nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
La nuova sede dell’Associazione infatti non appare funzionalmente destinata, nella sua interezza, a costituire una struttura amministrativa decentrata o una sede decentrata degli Uffici comunali al servizio diretto della collettività, nel senso sopra indicato.
Dal punto di vista funzionale, il nuovo edificio sarà invece destinato a soddisfare le molteplici attività svolte dall’Aps, che ai sensi delle disposizioni dello statuto mantiene la propria autonomia e la personalità giuridica di diritto privato.
In base alle argomentazioni di cui sopra, l’Agenzia ha ritenuto che alle prestazioni di servizi rese dalle imprese appaltatrici nell’ambito dell’intervento in esame non possano applicarsi le disposizioni agevolative di cui ai citati nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
Tuttavia, dagli atti tecnici emerge che le prestazioni di cui trattasi, consistenti nella demolizione di edifici esistenti e nella realizzazione del nuovo edificio adibito a sede dell’Associazione, ‘‘rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i’’, e pertanto possa applicarsi comunque l’aliquota Iva del 10% ai sensi del successivo n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
Pertanto, fermo restando che la qualificazione dell’Intervento spetta comunque agli Organi competenti in tema di classificazioni urbanistiche, in presenza dei requisiti normativamente richiesti, l’intervento in esame potrebbe beneficiare dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata ai sensi della disposizione di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.


