Con la Delibera n. 244 del 24 giugno 2026, adottata nell’ambito di un Parere di precontenzioso, l’Anac ha ritenuto illegittime alcune disposizioni della lex specialis predisposta per l’affidamento in concessione del “Servizio di riscossione delle entrate tributarie (Imu, Tari e Cup) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del ‘Codice della strada’” di un Comune siciliano.
Secondo l’Autorità, le clausole contestate risultano immotivate, illogiche e sproporzionate, con effetti distorsivi della concorrenza e della par condicio tra gli Operatori economici. Per questo motivo, Anac invita la Stazione appaltante ad eliminarle in autotutela oppure a riformularle, trasformandole, ove opportuno, in requisiti di esecuzione del contratto.
Nel mirino dell’Autorità è finito, innanzitutto, il sub-criterio dell’offerta tecnica che attribuiva punteggi premiali agli Operatori già dotati di personale dipendente e di Sportelli operativi entro un raggio di 70 chilometri dal Comune interessato. Secondo Anac, una simile impostazione finisce per favorire in modo evidente gli Operatori già radicati sul territorio e, in particolare, il Concessionario uscente, che può conseguire il punteggio massimo previsto senza alcun reale vantaggio competitivo derivante dall’Offerta. Una clausola di questo tipo rischia inoltre di scoraggiare la partecipazione di altri Operatori economici, limitando l’effettiva contendibilità della Gara. L’Autorità evidenzia che le esigenze organizzative dell’Amministrazione avrebbero potuto essere soddisfatte prevedendo tali elementi come condizioni di esecuzione del contratto, anziché come criteri premiali di valutazione, garantendo così un migliore equilibrio tra l’interesse pubblico e il Principio di accesso al mercato sancito dall’art. 3 del “Codice dei Contratti pubblici”.
La seconda censura riguarda il requisito di partecipazione che imponeva ai concorrenti di disporre di un dipendente con qualifica di Dirigente. Anac osserva che i documenti di gara non forniscono alcuna motivazione circa la necessità di tale figura professionale. Le funzioni di coordinamento e direzione, infatti, potrebbero essere svolte anche da personale diversamente qualificato e l’imposizione di uno specifico inquadramento contrattuale non dimostra, di per sé, la capacità tecnico-professionale dell’Operatore economico.
Secondo l’Autorità, una prescrizione di questo tipo determina un’ingerenza eccessiva e ingiustificata nell’organizzazione interna delle Imprese partecipanti, risultando potenzialmente in contrasto anche con il Principio della libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione. La Delibera rappresenta un ulteriore richiamo alle Stazioni appaltanti affinché i criteri di valutazione delle offerte e i requisiti di partecipazione siano strettamente proporzionati all’oggetto dell’appalto, adeguatamente motivati e rispettosi dei Principi di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione alle procedure di affidamento.




