Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9599 del 15 aprile 2026
La questione controversa riguardava la validità di cartelle e intimazioni di pagamento inviate tramite Pec dall’agente della riscossione usando un indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri.
La Società sosteneva che questa irregolarità rendesse inesistenti o nulle le notifiche e che, di conseguenza, dovessero essere annullati gli atti della riscossione e dichiarata prescritta la pretesa tributaria.
La Suprema Corte afferma invece che, nelle notifiche tributarie, la legge richiede espressamente che sia tratto dai pubblici registri soprattutto l’indirizzo Pec del destinatario, mentre per il mittente non vale la stessa regola
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