Iva di gruppo: il controllo indiretto può risultare anche dalla somma delle partecipazioni delle Società controllate

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16016 del 25 maggio 2026

La Sentenza riguarda l’applicazione del regime della liquidazione Iva di gruppo e, in particolare, la possibilità di riconoscere il requisito del controllo anche quando la Società capogruppo non possiede direttamente la partecipazione superiore al 50% nella controllata, ma la detiene indirettamente attraverso più Società a loro volta interamente controllate. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’adesione al regime Iva di gruppo sostenendo che la capogruppo non possedesse direttamente una quota superiore al 50% della Società interessata. Quest’ultima era infatti partecipata al 50% da due diverse Società, entrambe integralmente

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