Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 48 dell’11 marzo 2026
La questione controversa riguarda i compiti e le responsabilità del Consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni dell’Ente, figura che, nell’ambito del giudizio di conto disciplinato dagli artt. 139 e seguenti del Codice della giustizia contabile, è tenuta a rendere una rappresentazione completa, veritiera e attendibile dei beni mobili affidati alla sua gestione. I titoli azionari e le partecipazioni infatti non costituiscono meri dati formali, ma fanno parte del Patrimonio dell’Ente e possono incidere in modo significativo sulla sua situazione economica e patrimoniale. Per questa ragione il consegnatario non deve
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.


