Con un nuovo Provvedimento il Garante per la Protezione dei dati personali ha fornito importanti chiarimenti sull’esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 15 del “Gdpr”, affermando che un cliente può ottenere i propri dati personali contenuti nelle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse con un operatore, anche attraverso la consegna della relativa trascrizione, purché vengano opportunamente oscurati gli elementi idonei a identificare altri soggetti.
Il caso riguardava un reclamo presentato nei confronti di Enel Energia S.p.A., che aveva negato al cliente l’accesso alla registrazione di una telefonata intercorsa con il servizio clienti, ritenendo prevalente l’esigenza di tutelare la
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