Secondo la Cassazione l’inserimento di un soggetto privato nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, che realizzi un servizio di pubblico interesse, discende dall’utilizzo di risorse pubbliche

Corte di Cassazione, Sezioni unite, Sentenza n. 16810/2026

di Angelo “Lucio” Cavallari

Fatto:

La Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, aveva citato a giudizio, vedendola condannare, una Casa di cura Srl per rispondere del danno causato per aver ceduto ad una Società il credito derivante da prestazioni fornite dalla Casa di cura all’Azienda sanitaria provinciale (Asp) nell’ambito di un rapporto di convenzionamento, con la Struttura pubblica in regime di accreditamento ex artt. 8-bis e seguenti del Dlgs. n. 502/1992[1].

Secondo la Procura, che riteneva esistente un rapporto di servizio della

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