Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 25 del 5 febbraio 2021
di Antonio Tirelli
Oggetto
Condanna di un Segretario comunale per aver beneficiato di indennità economiche riconosciute per l’esercizio della funzione di Direttore generale: conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per la Campania n. 111/2019.
Fatto
Nel giugno 2014, un Consigliere comunale (di uno dei 4 Comuni convenzionati per l’esercizio unitario delle funzioni segretariali) presenta un esposto alla Procura della Corte dei conti, evidenziando che il Segretario in Convenzione aveva percepito compensi attribuitigli per le funzioni di Direttore generale. Dalle indagini esperite è risultato che, nel periodo settembre 2009/marzo 2013, questo Segretario avrebbe percepito un complessivo importo di Euro 143.000, “in ragione di plurime Convenzioni di Segreteria, via via succedutesi tra i 4 Comuni, ai sensi dell’art. 98, comma 3, Tuel, prevedenti la facoltà, per il tramite dell’Ente capofila, di attribuire le funzioni di Direttore generale al Segretario convenzionato, facendo poi seguito l’emanazione del Decreto del Sindaco del Comune capofila (ratificato dai Sindaci degli altri Enti consorziati), con il quale si stabiliva: a) di assegnare al Segretario delle suddette funzioni aggiuntive, ex art. 108, comma 3, Tuel, a decorrere dal 1.9.2009; b) la remunerazione del maggior orario espletato presso i suddetti Comuni (pari a 20 ore settimanali) con un importo annuo di Euro 28.000; c) la corresponsione della somma di Euro 12.000 per le funzioni direttoriali svolte.”
I 4 Comuni convenzionati hanno complessivamente meno di 7.000 abitanti; il più piccolo (782 abitanti) è il capo della Convenzione. I Giudici territoriali (Sentenza n. 111/2019), a fronte di una domanda risarcitoria indirizzata, oltre che al beneficiario dei compensi, anche nei riguardi del Sindaco e del Responsabile del “Servizio finanziario” del Comune capofila hanno dichiarato estinto il giudizio a carico del Sindaco (in quanto deceduto) e del Responsabile del “Servizio finanziario” per “difetto di antigiuridicità della condotta”.
Condannano il Segretario al pagamento di Euro 30.000, pari al 50% del danno. L’interessato presenta ricorso, che viene parzialmente accolto, riducendo l’importo da rimborsare ai Comuni consorziati di circa Euro 7.000.
Sintesi della Sentenza
L’appello del ricorrente evidenzia “la violazione dell’art. 108, comma 4, Tuel, e contraddittorietà della motivazione, risultando l’assegnazione delle funzioni direttoriali all’A. effettuate per il tramite dei singoli Decreti sindacali (e non in virtù della originaria Convenzione del 2009), non richiedenti una particolare motivazione, stante la natura fiduciaria dell’incarico e il possesso dei requisiti professionali in capo al Segretario, come precisato dalla stessa giurisprudenza; ingiusta valutazione circa il requisito della colpa grave, tenuto conto della precedente e consolidata prassi amministrativa presso uno dei comuni convenzionati e della posizione di mero percipiente del prevenuto.”
I Giudici ritengono che l’impugnazione sia “parzialmente fondata”. Correttamente i primi Giudici, “tralasciando completamente la questione del difetto del requisito dimensionale dei Comuni convenzionati (complessivamente sotto i richiesti 15.000 abitanti) – e dando così ingresso alla prospettiva più favorevole al prevenuto – hanno ravvisato nei Decreti sindacali in parola, anziché nelle precitate Convenzioni, la fonte diretta dell’assegnazione, collocando la fattispecie sotto la previsione del comma 4 dell’art. 108 citato, e non già del precedente comma 3. Tuttavia, pur ritenendo, condivisibilmente, i predetti provvedimenti come formalmente validi ed efficaci, nonostante l’assenza di formale protocollazione – disattendendo la contraria opinione dell’attore pubblico – per le ragioni ivi meglio illustrate e a cui si rimanda, hanno ravvisato negli stessi l’assenza di una valida motivazione in ordine alla scelta discrezionale di procedere all’(invero niente affatto necessitato e scontato) affidamento delle ulteriori funzioni di direttore generale al Segretario. Tali non possono, in particolare, essere considerate quelle contemplate nel corpo del Decreto del Sindaco del Comune, a cui fanno riferimento, de relato, anche i Decreti degli altri Comuni convenzionati – ossia la responsabilità di particolari procedimenti amministrativi – che riguardano l’esercizio degli ordinari compiti d’ufficio dei funzionari comunali e non certo quelli precipui intestati al solo direttore generale dall’art. 108 del Tuel. In definitiva, mancando l’esplicitazione di idonee ragioni organizzative atte a giustificare la spesa riconnessa all’esercizio della facoltà in parola, il conferimento delle suddette funzioni deve ritenersi illegittimo e produttivo di danno erariale per la parte riguardante la remunerazione di tale incarico.”
I Giudici concludono che “deve ritenersi che l’azione risarcitoria sia prescritta per tutto il periodo precedente al quinquennio antecedente la notifica del primo atto interruttivo (l’invito a dedurre), avvenuta il 23.5.2017 e, dunque, per i ratei stipendiali fino a maggio del 2012, residuando solo gli importi liquidati a tutto marzo 2013.”
Commento
È uno dei tanti casi di censura del comportamento di un Segretario comunale, con l’incarico in ben 4 Comuni, che ha cercato di ottenere un compenso più dignitoso: ma la legge è legge.
Gli abitanti complessivi dei 4 Comuni erano 6.700 e non 15.000, come previsto allora per poter avere in organico la figura del Direttore generale, attribuendo poi le funzioni al Segretario comunale.


