Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10316 del 20 aprile 2026
La controversia riguarda alcuni avvisi di accertamento emessi per Imposte dirette e Iva in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti collegate a importazioni extracomunitarie.
In primo grado il ricorso della Società era stato accolto perché il Giudice aveva ritenuto scaduto il termine per l’accertamento, escludendo il raddoppio dei termini. In appello, però, la decisione è stata ribaltata, il Giudice ha affermato che il termine non era decorso, perché prima della sua scadenza erano emersi fatti idonei a integrare una violazione penalmente rilevante e ciò consentiva il raddoppio dei termini di accertamento.
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