“Fondo per l’attuazione di misure in favore degli Enti Locali”: definite le modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione

Il Ministero dell’Interno ha reso nota l’adozione del Decreto direttoriale 21 luglio 2026, recante le disposizioni attuative per erogazione, monitoraggio, rendicontazione ed eventuale revoca delle risorse del “Fondo” ex art. 1, comma 772, della Legge n. 199/2025, di Interventi per i quali il Viminale è stato individuato quale Amministrazione centrale competente

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale – ha reso nota, con il Comunicato 6 agosto 2026, l’adozione del Decreto direttoriale 21 luglio 2026, recante le disposizioni attuative per l’erogazione, il monitoraggio, la rendicontazione e l’eventuale revoca delle risorse del “Fondo” istituito dall’art. 1, comma 772, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativamente agli Interventi per i quali il Ministero dell’Interno è stato individuato quale Amministrazione centrale competente.

Il “Fondo” è destinato all’attuazione di Misure in favore degli Enti locali e alla realizzazione di interventi in ambito economico, sociale e socio-sanitario assistenziale, infrastrutturale, sportivo e culturale. Le risorse possono inoltre finanziare Interventi di recupero, conservazione e mantenimento del Patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché Investimenti in Infrastrutture stradali, sportive, scolastiche e ospedaliere, mobilità e riqualificazione ambientale.

I soggetti beneficiari delle risorse sono quelli individuati nelle Tabelle “A” allegate ai Decreti interministeriali 10 aprile 2026 e 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell’art. 1, comma 773, della Legge n. 199/2025.

Adempimenti dei soggetti beneficiari

Entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo al Decreto 21 luglio 2026, i beneficiari sono chiamati a trasmettere alla Direzione centrale per la Finanza locale l’apposito Template dichiarativo messo a disposizione dal Ministero.

Il termine ha carattere ordinatorio. La trasmissione deve avvenire tramite Pec all’indirizzo istituzionale della Direzione centrale, indicando quale specifico oggetto della Comunicazione “Contributo_Comma_772”. Il Ministero precisa inoltre che i campi del Template evidenziati in rosso devono essere obbligatoriamente compilati.

Monitoraggio degli Investimenti attraverso “Mop-Bdap

Per gli Interventi in conto capitale relativi ad Investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il Sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” (“Mop”) della Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche (“Bdap”), secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 229/2011.

Il Decreto disciplina, più in generale, le modalità attraverso le quali dovranno essere gestite l’erogazione delle somme e la verifica dell’attuazione degli Interventi finanziati, così da consentire il controllo sull’effettivo utilizzo delle risorse per le finalità alle quali sono state destinate.

Rendicontazione e controlli sull’utilizzo delle risorse

La Direzione centrale per la Finanza locale mantiene il potere di controllo e verifica sull’utilizzo delle somme assegnate. I beneficiari sono pertanto tenuti al rispetto degli obblighi di realizzazione e rendicontazione degli Interventi e delle ulteriori condizioni stabilite dal Decreto.

Particolare attenzione deve essere posta anche alla comunicazione di eventuali variazioni o aggiornamenti relativi agli interventi finanziati, dal momento che l’omissione di tali comunicazioni rientra tra le circostanze che possono determinare la perdita delle risorse.

Revoca del finanziamento: i casi di decadenza

Il Decreto individua diverse ipotesi nelle quali il beneficiario decade dall’assegnazione e il finanziamento viene conseguentemente revocato. Tra queste rientrano la mancata realizzazione, totale o parziale, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, una rendicontazione carente o irregolare e l’esito negativo delle attività di controllo e verifica.

In caso di decadenza, revoca o rinuncia, il beneficiario è tenuto a restituire le somme già ricevute mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Per gli Enti Locali che non provvedano direttamente alla restituzione, il Ministero dell’Interno procederà al recupero delle risorse secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato