Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18129 del 5 giugno 2026
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguardava un procedimento disciplinare nei confronti di un Avvocato che aveva assunto un incarico dirigenziale nel Settore del Personale e delle Risorse umane di un Ente Locale. L’Organo disciplinare aveva ritenuto tale incarico incompatibile con l’esercizio della professione forense, perché l’avvocato, anche quando opera per un Ente pubblico, deve conservare autonomia, indipendenza e libertà professionale. Secondo questa impostazione, l’Avvocato inserito nell’Ufficio legale dell’Ente può svolgere attività giudiziale ed extragiudiziale nell’interesse dell’Amministrazione, ma deve restare estraneo alle funzioni gestionali e amministrative dell’Ente stesso. L’assunzione


