Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13226 del 7 maggio 2026
Nella fattisPecie in esame, viene dichiarato il ricorso inammissibile perché il debitore sottoposto a liquidazione controllata non ha il potere di impugnare il Decreto con cui il Giudice dichiara esecutivo lo stato passivo. Lo stato passivo è l’elenco dei creditori ammessi alla procedura e delle somme che potranno essere pagate con il ricavato della liquidazione dei beni.
I Giudici spiegano che la liquidazione controllata, anche se è una procedura più semplice e “minore” rispetto alla liquidazione giudiziale, ha la stessa funzione di fondo, vendere il patrimonio del debitore e soddisfare
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