Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15539 del 21 maggio 2026
Una Società che gestisce un servizio pubblico aveva esposto una targa fuori dalla propria sede e applicato alcuni adesivi sui mezzi di servizio, indicando il nome della Società e i numeri telefonici destinati agli utenti.
La Società sosteneva di non dover pagare l’Imposta sulla pubblicità perché era interamente partecipata da enti pubblici e svolgeva un servizio di interesse generale.
La Suprema Corte ha però chiarito che una Società “in house” anche se controllata da enti pubblici e incaricata della gestione di un servizio pubblico, resta una società di
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