L’Anac, con il Parere Anticorruzione del 30 settembre 2026 (Fascicolo n. 4513/2026), ha chiarito che sussiste un’ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 39/2013, tra l’incarico di Funzionario di Elevata qualificazione preposto al Servizio “Turismo” di un Comune, titolare di poteri di vigilanza o controllo sulle attività di una Fondazione, e quello di Responsabile unico del progetto (Rup) presso la medesima Fondazione.
Il Parere è stato adottato a seguito di una richiesta presentata da una Fondazione operante nel Settore turistico, relativa alla possibilità di conferire l’incarico di Rup al Funzionario responsabile del Servizio “Turismo” del Comune del territorio.
Il caso esaminato dall’Autorità
Dall’istruttoria svolta dall’Anac è emerso che la Struttura comunale esercitava nei confronti della Fondazione poteri di ordine, controllo e veto, oltre ad un generale potere di verifica della rispondenza delle attività svolte dall’Ente. Tali funzioni erano esercitate, in particolare, dal soggetto preposto al Servizio “Turismo” comunale, il quale, pur essendo inquadrato come Funzionario di Elevata qualificazione, svolgeva nel caso concreto anche funzioni di tipo dirigenziale.
La Fondazione risultava inoltre riconducibile alla categoria degli “Enti di diritto privato regolati o finanziati”, individuata dall’art. 1, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 39/2013.
L’incarico di Rup e la disciplina delle incompatibilità
Il Parere si sofferma sulla natura delle attività che il Funzionario comunale sarebbe stato chiamato a svolgere in qualità di Rup della Fondazione. Secondo l’Autorità, tale incarico è riconducibile allo svolgimento stabile di attività di consulenza, in considerazione delle funzioni attribuite e delle attività connesse all’assunzione dei provvedimenti di affidamento di contratti pubblici.
Nello specifico, l’incarico avrebbe riguardato, sia l’attuazione del Programma di eventi della Fondazione, sia la realizzazione di un Progetto, di cui la stessa Fondazione era titolare, ammesso a finanziamento regionale.
Alla luce di tali elementi, l’Anac ha ritenuto applicabile l’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 39/2013, che disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali comportanti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione conferente e l’assunzione o il mantenimento di incarichi e cariche presso i medesimi Enti.
Le possibili soluzioni organizzative
L’Autorità ha pertanto affermato la sussistenza dell’incompatibilità tra l’incarico di Funzionario di Elevata qualificazione preposto al Servizio “Turismo” comunale e quello di Rup della Fondazione, in ragione dei poteri di vigilanza e controllo esercitati dal primo nei confronti della seconda.
Il Parere precisa tuttavia che il Comune può intervenire per superare la situazione di incompatibilità attraverso l’adozione di nuove soluzioni organizzative e/o l’attribuzione di funzioni diverse al soggetto interessato.
La valutazione dell’Anac si fonda dunque sulle funzioni concretamente esercitate dal Funzionario comunale e sul rapporto di vigilanza e controllo esistente tra il Servizio di appartenenza e la Fondazione presso la quale dovrebbe essere svolto l’incarico di Rup.




