Sostituto d’imposta: altri chiarimenti in merito all’Imposta sostitutiva prevista sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici

L’AdE, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 186 del 16 ottobre 2026, ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione dell’Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle Addizionali regionali e comunali ai compensi per il trattamento economico accessorio, erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di Interpello n. 186 del 16 ottobre 2026, ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione dell’Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle Addizionali regionali e comunali ai compensi per il trattamento economico accessorio, erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 237, della Legge n. 199/2025 (“Legge di Bilancio 2026”).

In particolare, la P.A. istante, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto:

1) a quale periodo di imposta si riferisce il suddetto limite di reddito da lavoro dipendente e se, nel computo di tale limite, debbano essere incluse anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir (Dpr. n. 917/1986), costituiscono redditi di lavoro dipendente;

2) se l’Imposta sostitutiva debba essere applicata ai compensi per il trattamento economico accessorio entro il limite di Euro 800 e se, superato detto limite, il trattamento accessorio debba essere sottoposto interamente a tassazione ordinaria ovvero se l’importo limite di Euro 800 è più semplicemente il limite massimo su cui applicare l’Imposta sostitutiva a prescindere dall’importo complessivo dell’accessorio erogato nell’anno d’imposta 2026;

3) conferma dell’incompatibilità del beneficio in questione sulle somme di trattamento economico accessorio potenzialmente assoggettabili a tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il citato art. 1, comma 237, della Legge n. 199/2025, ha previsto che, per “l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di Euro 800, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle Addizionali regionali e comunali pari al 15%. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a Euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45, comma 2, del Dlgs. n. 95/2017. Per il personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’art. 7, comma 2, del Dl. n. 73/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 107/2024, e all’art. 1, comma 354, della Legge n. 207/2024, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure”.

In sostanza, la disposizione in esame introduce, per il periodo d’imposta 2026, “per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un’Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino ad un limite massimo del relativo imponibile pari a Euro 800; l’aliquota dell’Imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a Euro 50.000. (…) È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie’’ (vedasi “Dossier XIX Legislatura del 3 novembre 2025 – ‘Legge di bilancio 2026’ A.S. n. 1689 Annesso Volume II Articoli 3793”).

Ciò posto, con riferimento ai quesiti posti, l’Agenzia ha osservato che, per quanto riguarda il limite reddituale di Euro 50.000 previsto dalla norma, con la Risposta a Istanza di Interpello n. 173, pubblicata il 15 settembre 2026, è stato precisato che, ‘‘in assenza di una espressa previsione normativa (…), tale limite [va] verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026’’ e che, ‘‘considerato il tenore letterale della disposizione, secondo cui ‘per l’anno 2026 i compensi […] sono assoggettati, entro il limite di Euro 800[…]’, in assenza di ulteriori precisazioni normative, nonché tenuto conto che l’efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d’imposta 2026, si ritiene che l’agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a Euro 800 complessivi annui’’.

L’Imposta sostitutiva si applica dunque alle somme erogate nel periodo d’imposta 2026 entro il limite di Euro 800,00; al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, in assenza di ulteriori previsioni, qualora siano erogati compensi per il trattamento economico accessorio di ammontare superiore al predetto importo, le somme eccedenti il limite di Euro 800 sono tassate con le modalità ordinarie.

Il tenore letterale della norma, riferita ai redditi di lavoro dipendente, esclude, inoltre, che l’agevolazione sia applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir.

In mancanza di specifiche preclusioni, l’Agenzia ha ritenuto che il limite reddituale di Euro 50.000 debba essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, comma 2, del Tuir, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo art. 49.

Per quanto riguarda infine l’ultimo quesito, l’Agenzia ha rilevato che, per espressa previsione normativa, i compensi erogati ai lavoratori dipendenti sono assoggettati dal sostituto a Imposta sostitutiva, salvo rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro. Tale Imposta sostitutiva rappresenta, quindi, il regime di tassazione che il sostituto applica sulla base della disciplina in esame, laddove sussistano i requisiti. Qualora invece il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’Imposta sostitutiva, i trattamenti accessori sono assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

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