La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la Delibera n. 4 del 4 febbraio 2016, si è pronunciata sulla corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all’art. 34, comma 2, della Lr. Siciliana n. 22/86, ove si dispone che, a seguito dell’estinzione di una Ipab, “i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”. La Sezione afferma che, nei casi di trasferimento di personale ad altro Ente pubblico derivante dalla soppressione di un Ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non è applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. Tuttavia, la deroga al detto vincolo comporta il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Peraltro, continua la Sezione, ove una Legge regionale stabilisca la soppressione di un Ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro Ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’Ente soppresso. Quindi, non possono essere ammessi nei ruoli dell’Ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso.
Corte dei conti, Sezione Autonomie- Delibera n. 4 del 4 febbraio 2016




