Nella Sentenza n. 24447 del 1° dicembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in assenza di impegno preventivo di spesa, sono nulli i contratti di prestazione d’opera professionale. La Suprema Corte puntualizza che tale sanzione vale anche qualora le risorse provengano da altro Ente pubblico. I Giudici di legittimità rilevano che il divieto per i Comuni, in base all’art. 23, commi 3 e 4, del Dl. n. 66/89, convertito con modificazioni nella Legge n. 144/89 (e poi sostituito dall’art. 191 del Dlgs. n. 267/00), di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro Ente pubblico ed in presenza di una clausola di copertura finanziaria in base alla quale il Professionista subordina il pagamento del compenso alla concessione di un finanziamento pubblico. L’inosservanza di tale requisito vincolante importa quindi la nullità del contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il Professionista. La ratio legis va ravvisata nell’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione; e nel contempo, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario degli Enti territoriali.
Corte di Cassazione – Sentenza n. 24447 del 1° dicembre 2015




