Nella Sentenza n. 24834 del 9 dicembre 2015 della Corte di Cassazione, la Croce Rossa Italiana, accortasi dell’attribuzione ai propri lavoratori di somme in eccesso per compensi incentivanti per gli anni 2003, 2004 e 2005, aveva provveduto a trattenerne le corrispondenti somme sui fondi destinati al trattamento accessorio, distribuendo il recupero sul quinquennio successivo, così da non dover incidere sulle posizioni economiche individuali già acquisite. Ciò è stato contestato dai dipendenti. La Suprema Corte ribadisce il principio della ripetibilità delle somme indebite secondo l’art. 2033 del Cc. anche per il pubblico impiego, a nulla rilevando la buona fede del percettore.
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