Nell’Ordinanza n. 924 del 20 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici rilevano che, nel caso di notifica a mezzo del Servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’Agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della Legge n. 890/82, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 del Cpc.




