Nella Sentenza n. 2101 del 3 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che i trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle Imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Né la diversa collocazione della previsione agevolativa dell’Imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”, slittata dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al Dpr. n. 131/86, giusta l’art. 7 della Legge n. 488/99, può ritenersi introduttiva di una nuova
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