Agevolazioni fiscali “prima casa”: mancato trasferimento residenza entro 18 mesi non può essere giustificato con causa di forza maggiore

Nella Sentenza n. 2616 del 10 febbraio 2016 della Corte di Cassazione i Giudici affermano che qualora sia riconosciuta all’acquirente l’agevolazione prevista per la “prima casa”, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato nei 18 mesi successivi all’acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell’acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all’acquirente.

Quindi, la Suprema Corte chiarisce che il contribuente che non sia riuscito a trasferire la sua residenza non può in alcun caso giustificarsi presentando ragioni di forza maggiore.