La Ragioneria generale dello Stato, in data 31 gennaio 2022, ha pubblicato sul proprio sito la Faq. n. 43.
In particolare, il quesito a cui risponde RgS è il seguente: “È possibile utilizzare le risorse del ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali’ (art. 106, Dl. n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39, del Dl. n. 104/2020, e dall’art. 1, comma 822, della Legge n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ anche oltre il 31 dicembre 2021 ?”.
In risposta a tale quesito, RgS informa che l’art. 13 del Dl. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli Enti a valere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021 possono essere utilizzate dagli Enti anche nell’anno 2022.
Pertanto, è ribadito che possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022 le seguenti risorse:
- “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” anni 2020 e 2021, a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”;
- ristori specifici di spesa che rientrano nelle Certificazioni di cui all’art. 1, comma 827, Legge n. 178/2020, e all’art. 39, comma 2, del Dl. n. 104/2020, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.
Viene rammentato che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della Certificazione della “perdita di gettito”, se impegnate entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto dei Principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il “Fondo pluriennale vincolato di spesa” (corrente e/o in c/capitale).
In merito al termine di utilizzo del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni nelle Aree interne di cui all’art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 205/2017”, si fa rinvio a quanto indicato nella Faq n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la Coesione territoriale.
La Faq conclude specificando che le risorse del richiamato “Fondone” che, dalla Certificazione trasmessa o da trasmettere dagli Enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” – saranno trattate in sede di conguaglio finale (quindi con possibilità che ne venga richiesta la restituzione a seguito delle valutazioni da parte del “Tavolo tecnico”), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022; con riguardo ai ristori specifici di spesa assegnati per l’anno 2020 e per l’anno 2021, l’eventuale quota non utilizzato dagli stessi, entro il termine del 31 dicembre 2022, sarà rilevata con la “terza” Certificazione sulla “perdita di gettito” da inviare nel 2023.




