Polizia locale: per le assunzioni di Agenti a tempo determinato vige il tetto del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009

Nella Delibera n. 26 del 23 marzo 2016 della Corte dei conti Liguria, la richiesta di parere è volta a conoscere se sia possibile ritenere le assunzioni di Agenti di Polizia locale a tempo determinato, interamente finanziate con le risorse vincolate di cui all’art. 208 del “Codice della Strada”, escluse dal rapporto vincolistico previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10.

La Sezione afferma che gli Enti Locali, anche con riferimento alle assunzioni stagionali disciplinate dall’art. 208, comma 5-bis del Dlgs. n.285/92, devono uniformarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell’ambito della propria autonomia e delle esigenze funzionali, devono programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro “flessibile” nei limiti del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo per l’anno 2009.

Infatti, l’art. 208, comma 5-bis, non disciplina in forma derogatoria o speciale i limiti assunzionali per particolari categorie di lavoratori dipendenti degli Enti Locali, ma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia locale.