Revisori Enti Locali: se Consiglieri in altra Provincia, hanno diritto a percepire il compenso professionale previsto

Nella Delibera n. 11 del 31 marzo 2016 della Corte dei conti Autonomie, la questione controversa riguarda la corretta applicazione della seguente disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge n. 196/09, inclusa la partecipazione ad Organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

La Sezione afferma che la disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 35, comma 2-bis del Dl. n. 5/12, è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (Collegi dei Revisori dei conti e sindacali e Revisori dei conti).

Il Revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente, sia all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10, sia al nuovo sistema di nomina dell’Organo di revisione degli Enti Locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del Tuel nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia.