Iva: le somme versate a titolo di caparra confirmatoria vi sono soggette?

Il testo del quesito:

Nel caso di acquisto di un bene immobile le somme versate a titolo di caparra confirmatoria in sede di sottoscrizione del compromesso sono soggette a Iva ? E’ corretto il riferimento in fattura all’art. 15 del Dpr. n. 633/72?

 

La risposta dei ns. esperti.

In merito al quesito posto, si ricorda che, come precisato dalla Risoluzione n. 197/E del 1° agosto 2007, “a differenza dell’acconto, la caparra confirmatoria, definita sotto il profilo civilistico dall’art. 1385 Cc., non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale. La stessa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti”.

Le caratteristiche citate si pongono in opposizione al versamento in acconto che, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, assume rilevanza ai fini Iva con il conseguente obbligo, per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura, con addebito dell’imposta.

Dopo aver chiarito la natura di entrambe le fattispecie, la Risoluzione citata afferma che “la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve – come precisato in precedenza – una funzione risarcitoria. La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del Dpr. 633/72”.

Affinché la somma versata a titolo di caparra confirmatoria rilevi anche come anticipazione del corrispettivo pattuito e per tale ragione sia quindi soggetta a Iva al momento del pagamento alla controparte, è necessario che le parti attribuiscano espressamente alla predetta somma, in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, anche quella, rilevante a seguito dell’esecuzione, di anticipazione del corrispettivo. A tal proposito, la Risoluzione citata suggerisce comunque, al fine di evitare contestazioni, di non utilizzare formule ambigue come ad esempio “mediante imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo”.

In conclusione, precisiamo che il corretto riferimento in fattura al Dpr. n. 633/72 non è quindi quello all’art. 15, ma agli artt. 2 e 3 del medesimo Decreto, che sta a significare che la caparra confirmatoria non è considerata corrispettivo per cessione di bene o prestazione di servizio e quindi risulta fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

di Marcello Marzano

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