Nella Delibera n. 127 del 27 aprile 2016 della Corte dei conti Lombardia, il parere in esame ha ad oggetto la disciplina limitativa alle assunzioni di personale degli Enti Locali. In particolare, il parere riguarda la possibilità di procedere ad assunzioni a mezzo di procedura di mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/01). La Sezione afferma che le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013, che determinano la capacità assunzionale del 2014, non soggiacciono alle limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14, e possono essere liberamente utilizzate nel 2016, costituendo il primo biennio del triennio 2012-2014 che, in virtù della novella apportata dall’art. 4, comma 3, del Dl. n. 78/15, determinano il budget delle assunzioni effettuabile nel 2016 (assieme a quello derivante dalle cessazioni del 2015).
Diversamente, sempre nel 2016, i resti derivanti da cessazioni del 2014, costituendo budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli Enti di Area vasta. Tuttavia, il Comune istante chiede di poter procedere ad un’assunzione mediante mobilità facendola gravare sui resti assunzionali del biennio 2012-2014. Questi ultimi non sono vincolati al riassorbimento del personale degli Enti di Area vasta e, a livello di finanza pubblica complessiva, il saldo è positivo, posto che il Comune decide di perdere capacità assunzionale, assumendo mediante mobilità personale già in servizio presso un altro Ente pubblico piuttosto che soggetto esterno. Inoltre, la prospettata operazione non contrasta con il riassorbimento del personale delle Province, poiché incide su spazi assunzionali che non sono riservati a questi ultimi. Inoltre, la soluzione interpretativa proposta dal Comune sembra normativamente imposta alla luce dell’art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/01, che espressamente prevede che “le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1…”. Pertanto il Comune, ove intenda utilizzare nel 2016 i resti assunzionali del biennio 2012-2014 per assumere personale dall’esterno, deve comunque preventivamente bandire una procedura di mobilità, a cui può partecipare qualunque dipendente di altra Amministrazione pubblica. In questo caso, tuttavia, ove l’esito del bando di mobilità sia positivo, la conseguente assunzione deve incidere sui budget assunzionali dell’Ente e non essere invece considerata neutra.




