È stato pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 il Decreto Mef 23 dicembre 2013, n. 163, contenente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111”.
Il Dm. Mef in esame prevede che gli atti e i provvedimenti del processo tributario, compresi quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, possano essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
All’interno del Decreto, a cui rinviamo per ulteriori approfondimenti, sono disciplinate puntualmente le procedure di trasmissione, redazione, notificazione e comunicazione degli atti inerenti il processo tributario, sia in primo grado che nel grado d’appello, nonché le modalità di pagamento del contributo unificato.
Nel caso in cui una parte del processo abbia utilizzato le modalità di predisposizione e di trasmissione previste nel Decreto, essa è tenuta ad utilizzarle per tutto il grado di giudizio e per il successivo – ed eventuale – appello, salvo sostituzione del difensore.
Per quanto riguarda gli Enti Locali, il domicilio digitale in pendenza di giudizio corrisponde all’indirizzo di Posta elettronica certificata comunicato, che per tutti gli Enti impositori corrisponde all’indirizzo di posta elettronica pubblicato nell’Ipa.






