Tari: emanati da Arera ulteriori chiarimenti applicativi per l’erogazione del “Bonus sociale rifiuti”

Arera ha emanato la Deliberazione n. 123/2026/R/Rif del 14 aprile 2026, avente oggetto alcune misure semplificative della disciplina relativa al “Bonus sociale Rifiuti”

Arera ha emanato la Deliberazione n. 123/2026/R/Rif del 14 aprile 2026, avente oggetto alcune misure semplificative della disciplina relativa al “bonus sociale rifiuti”. La necessità di semplificare la disciplina è emersa dopo il confronto tra l’Autorità ed i gestori con le loro associazioni rappresentative, come trattato nel dettaglio di seguito.

Arera ha comunicato al Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) entro il 1° febbraio 2026 i flussi dati relativi agli utenti potenzialmente meritevoli di erogazione del “bonus sociale rifiuti” sulla base delle Dsu ordinarie relative al 2025. Sgate entro il 1° marzo ha messo a disposizione tali dati all’ente erogatore, ovvero il gestore della tariffa e rapporti con gli utenti (Gtru) territorialmente competente. Nel primo invio del flusso non erano presenti le Dsu contenenti omissioni o difformità del 2025. Tali Dsu saranno trasmesse con un flusso dati aggiuntivo da Arera all’Anci entro il 15 aprile 2026, mentre Anci dovrà metterle a disposizione dei Gtru territorialmente competenti entro il 30 aprile 2026 tramite Sgate.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sulla base di specifici quesiti posti dai Gtru.

Con riguardo la procedura di compensazione del “bonus sociale rifiuti” in caso di morosità, è emerso che questa possa essere semplificata prevedendo che la compensazione possa avvenire anche in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibile, che risultano da atti di accertamento divenuti definitivi, poiché non impugnati nei termini previsti o oggetto di sentenza passata in giudicato.

Con lo scopo di accogliere quanto emerso dai suddetti incontri e di semplificare la normativa, Area ha apportato una serie di modifiche, tra cui rendere possibile che Anci tramite Sgate, metta a disposizione dei Gtru territorialmente competenti, i dati relativi alle Dsu aggiuntive entro il 30 aprile 2026. Riguardo a tali dati aggiuntivi, è prevista una deroga per solo per l’anno di competenza 2025, alle tempistiche ordinarie previste per la quantificazione ed erogazione del “bonus sociale rifiuti” da parte dei Gtru territorialmente competenti agli utenti inclusi nel flusso aggiuntivo messo a disposizione da Anci. In particolare, il “bonus” sarà erogabile entro il 30 settembre 2026 e rendicontato a Sgate entro il 31 gennaio 2027.

Viene ribadito che eventuali agevolazioni locali disciplinate dai singoli Comuni siano del tutto indipendenti dal “bonus” regolato da Arera e non possono essere oggetto di perequazione. In ogni caso, sarà il Comune ad erogare il “bonus sociale rifiuti” al fine di semplificare le procedure amministrative per la rendicontazione dei bonus sociali erogati.

Viene confermato che ciascun gestore deve quantificare l’agevolazione per ogni utenza, ponendola pari al 25% della Tari/Tariffa corrispettiva dovuta in relazione all’anno a, al lordo di componenti perequative, al netto dell’Iva e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e conguaglio non di competenza dell’anno a.

Viene anche specificato che il “bonus sociale rifiuti” non potrà mai essere superiore nell’ammontare rispetto alla Tari/Tariffa corrispettiva dovuta dal beneficiario.

In caso di cessazione dell’utenza a causa di un trasferimento dell’utente, l’agevolazione dovrà quantificarla il Gtru territorialmente competente che riceve da Sgate la Dsu, in base alla Tari/Tariffa corrispettiva dovuta o stimata per l’intero anno.

Viene, altresì, accolta la possibilità di semplificare la procedura di compensazione per morosità, così come emerso dai confronti avuti con i gestori, prevedendo che possa essere effettuata dai gestori anche in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da atti di accertamento divenuti definitivi perché non impugnati o oggetto di sentenza passata in giudicato, mediante introduzione di un nuovo specifico articolo (il 10.7bis) al Tubr.

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