Razionalizzazione partecipazioni locali: applicabilità a un Ente Parco

Nella Delibera n. 90 del della Corte dei conti Sicilia, un Comune ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14, chiedendo in particolare se un Ente Parco minerario rientri fra gli Enti partecipati e, come tale, sia tenuto al “piano operativo di razionalizzazione”. Inoltre, ha chiesto chiarimenti sull’eventuale obbligo di avvio delle procedure per la dismissione della quota di partecipazione, tenuto conto che nello Statuto non è prevista alcuna clausola che stabilisca le modalità di recesso da parte dei partecipanti. Con l’art. 6 della Lr. n. 17/91 è stato istituito l’Ente Parco minerario in questione, di diritto pubblico e partecipato da altre Pubbliche Amministrazioni.

La Sezione rileva che l’art. 1, comma 611, della Legge n.190/14, si inserisce in un percorso inteso ad arginare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti da perdite, talora reiterate e spesso consistenti, registrate da molte Società partecipate da Enti pubblici, con l’evidente obiettivo di realizzare un contenimento e una razionalizzazione delle partecipate esistenti, ottenendo significativi risparmi di spesa.

L’obbligo di riduzione e di dismissione, espressione del principio della “funzionalizzazione” dell’attività imprenditoriale affidata alle Società in mano pubblica, con il menzionato comma 611, è stato esteso anche alle partecipazioni a quelle Società che, pur essendo coerenti in qualche modo con i fini istituzionali, non possono considerarsi indispensabili al perseguimento degli interessi di carattere generale propri di ciascun Ente Locale.

Restano ovviamente escluse da ogni possibilità di valutazione del criterio “dell’indispensabilità della partecipazione” tutte quelle forme di gestione di “servizi pubblici essenziali”, quali per esempio, quelli relativi agli Ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa gestione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. Analoga esclusione va riservata alla partecipazione, come nel caso prospettato dal Comune in questione, a Enti pubblici, costituiti in forza di norme di legge e con finalità istituzionali predeterminate dalla medesima disposizione. In questa ipotesi, la partecipazione non ha avuto origine a seguito di una scelta operata dal Comune sulla base di valutazioni discrezionali sulle modalità organizzative e gestionali, e attuata mediante la stipula di un accordo contrattuale, come tale rimesso alla stessa autonomia negoziale dell’Ente Locale, bensì per effetto di una disposizione di legge. Ne consegue che, qualsiasi modificazione dell’assetto partecipativo deve essere adottato nelle stesse forme e modalità previste per la costituzione dell’Ente pubblico. In conclusione, le disposizioni contenute nel comma 611 della Legge n. 190/14 non possono trovare diretta applicazione nei confronti della partecipazione all’Ente Parco minerario in questione, fermo restando che l’esclusione dall’obbligo di predisporre il “piano di razionalizzazione” non preclude la possibilità di adottare misure organizzative dirette comunque alla riduzione della spesa, sulla base dei principi di economicità, efficienza e di efficacia, rimessi alla valutazione dei soggetti partecipanti.