Nella Sentenza n. 13336 del 28 giugno 2016 la Corte di Cassazione afferma che, in tema di Imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della “prima casa”, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione. Sennonché, rileva la Suprema Corte, la Ctr non ha fatto applicazione corretta del citato principio avendo ritenuto che entrambi i coniugi avessero adibito l’immobile a residenza familiare per il sol fatto che il marito aveva trasferito la sua residenza nel Comune in cui esso era sito, senza accertare se circostanze di fatto inducessero a ritenere che l’immobile fosse stato realmente adibito a residenza principale della famiglia. Invero ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, considerato che l’art. 144 del Cc. prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia.




