Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 9 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 20 luglio 2016, rubricato “Rideterminazione del tasso d’interesse da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli Enti ed Organismi pubblici”, ha rideterminato il tasso d’interesse da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere. L’art. 1, comma 1, Legge n. 720/84, introducendo il “Sistema di Tesoreria unica” per Enti ed Organismi pubblici, stabilisce che in detta contabilità devono essere versate “le entrate proprie dei predetti Enti ed Organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato (….)”.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 720/84, il tasso d’interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate dagli Enti Locali e dagli Organismi pubblici, è pari allo 0,001% lordo.
Ricordiamo che il citato comma 3, stabilisce che il tasso d’interesse “deve essere fissato dal Dm. in una misura compresa fra il valore dell’interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale”.




