Sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2022 è stato pubblicato il Dl. n. 41 del 4 maggio 2022, recante le disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle Elezioni amministrative e dei Referendum previsti nel 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
Il Decreto prevede innanzitutto che, nelle operazioni di voto al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, l’elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, dovrà provvedere ad inserirle personalmente nelle rispettive urne.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle operazioni di votazione, in caso di abbinamento delle Consultazioni elettorali e referendarie del 2022, in caso di contemporaneo svolgimento dei Referendum da tenersi con il primo turno di votazione delle Elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei Referendum. Lo scrutinio relativo alle Elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle Elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni ai Referendum e alle Elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri Enti interessati in base al numero delle rispettive Consultazioni.
Nelle Strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti “Covid-19” saranno costituite le Sezioni elettorali ospedaliere, che saranno abilitate alla raccolta del voto domiciliare degli elettori, nonché dei ricoverati presso Reparti “Covid-19” di Strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Ai componenti di ogni Sezione elettorale ospedaliera istituita presso la Struttura sanitaria che ospita Reparti “Covid-19”, nonché a quelli dei Seggi speciali, che hanno il compito di provvedere alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori, saranno impartite, dalla competente Autorità sanitaria, le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
Nel caso in cui sia accertata l’impossibilità alla costituzione della Sezione elettorale ospedaliera e dei Seggi speciali, il Sindaco può nominare, come componenti dei Seggi speciali, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale “Uscar”, designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le Organizzazioni di volontariato di Protezione civile chiederanno ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai Sindaci dei Comuni interessati dalle Consultazioni. In ogni caso, la nomina potrà essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il Sindaco dovrà provvedere alla nomina di suoi delegati quali Presidente e Componenti, compresi nelle Liste elettorali del Comune.
Presso ogni Sezione elettorale ospedaliera operante potranno essere istituiti ulteriori Seggi speciali composti anch’essi da personale delle “Uscar”, designato dalla competente Azienda sanitaria locale, che il Comune può attivare ove necessario.
Invece, nei Comuni nei quali non sono ubicate Strutture sanitarie, potranno essere istituiti, presso uno o più Uffici elettorali di Sezione di riferimento diversi dalle Sezioni ospedaliere, Seggi speciali, nominati dal Sindaco, che provvederanno alla raccolta del voto degli elettori, e, successivamente, all’inserimento delle schede votate nelle urne degli Uffici elettorali di Sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di Seggi speciali nel Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i Sindaci interessati, potrà comunque essere istituito un solo Seggio speciale per 2 o più Comuni.
Ai componenti delle Sezioni e dei Seggi spetterà l’onorario fisso forfettario aumentato del 50%. A tal fine è prevista una spesa complessiva di Euro 912.914 per l’anno 2022 e per lo svolgimento dell’attività di vigilanza nell’ambito delle Sezioni elettorali ospedaliere è autorizzata la spesa di Euro 284.631 per l’anno 2022.
Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per “Covid-19” devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui Liste sono iscritti, con modalità individuate dall’Ente, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di isolamento.
Successivamente l’ufficiale elettorale del Comune di iscrizione nelle Liste elettorali, sentita l’Azienda sanitaria locale, apporterà un’apposita annotazione sulle Liste stesse, ai fini dell’inserimento dell’interessato negli Elenchi degli ammessi al voto domiciliare, nonché l’assegnazione dell’elettore ammesso al voto domiciliare alla Sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio, nei Comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti “Covid-19” ,o al Seggio speciale nei Comuni nei quali non sono ubicate Strutture sanitarie che ospitano reparti Covid.
Il Sindaco comunicherà il Seggio o la Sezione elettorale ospedaliera, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare.
Per le sanificazioni dei Seggi elettorali è stato istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 38.253.740.
Contestualmente, sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali, sono state pubblicate 2 Circolari della Direzione centrale per i Servizi elettorali, la Circolare n. 43 del 4 maggio 2022 – riguardante la disponibilità dei locali scolastici per Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 – e la Circolare n. 44 del 5 maggio 2022, recante le disposizioni attuative urgenti del predetto Decreto 4 maggio 2022, n. 41, per lo svolgimento contestuale delle “Elezioni amministrative e dei Referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”.




