L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 4 del 23 febbraio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al concetto, ai fini Iva, di “prestazione complessa”.

In tema di trattamento Iva delle operazioni complesse, l’Agenzia ha richiamato le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia UE, nella Sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18. 

Secondo Giudici unionali, quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (vedasi anche Sentenza 17 dicembre 2020, C-801/19; Sentenza 4 settembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 

Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente ad imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti (vedasi Sentenza 4 settembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 

Un’operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando 2 o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni “accessorie” cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. 

Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata “accessoria” a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (vedasi Sentenza 4 settembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 

Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’Iva e occorre quindi, per determinare l’estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione (vedasi Sentenza 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing, C224/11, EU:C:2013:15, punto 32). 

In sede di tale valutazione globale delle circostanze, la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad Iva un’operazione deve essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi (vedasi Sentenza 12 luglio 2012, J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, C326/11, EU:C:2012:461, punto 33). 

Non esiste pertanto una norma che permetta di determinare quando ai fini Iva un’operazione è “complessa” piuttosto che autonoma. Secondo la Corte di Giustizia UE, occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri “la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione”, ivi compresa “la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad Iva un’operazione”, comprovata da elementi oggettivi. 

Con riferimento al caso in esame, ad esempio, l’Agenzia ha ritenuto che la totalità degli elementi contrattuali, le circostanze fattuali cui essi fanno riferimento nonché le concrete e oggettive modalità, comunemente riscontrabili, di eseguire un’attività di manutenzione, siano “così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale”. Sostanziandosi in una prestazione generica di manutenzione, la stessa sarà assoggettata ad aliquota Iva 22%.