Nella Sentenza n. 17623 del 5 settembre 2016 della Corte di Cassazione, oggetto della controversia è un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente di Tarsu per l’anno 2002, in relazione ad un immobile di proprietà di detto contribuente destinato a “rimessa di veicoli”.
La Suprema Corte statuisce che, in tema di Tarsu, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 62, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 507/93, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.






